Art. 5.
(Specificazioni e menzioni).

      1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma nell'ambito della stessa DOCG o DOC.
      2. Le DOCG e le DOC possono utilizzare la menzione «riserva» qualora gli stessi vini siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, appositamente previsto dal disciplinare di produzione. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo per tali vini dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del loro mantenimento in caso di tagli tra vini di annate diverse. Le DOCG e le DOC delle categorie dei vini spumanti e liquorosi possono utilizzare la menzione «riserva» alle condizioni previste dai rispettivi

 

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disciplinari di produzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria.
      3. La menzione «superiore» è attribuita ai vini a DOCG e a DOC aventi caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione.
      4. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello».
      5. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DOC e a IGT tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
      6. Le menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso» sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, a DOC e a IGT tranquilli o liquorosi, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, alle condizioni previste dai disciplinari di produzione.
      7. Le DO possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette indicazioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione.
      8. Le DO devono indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. I disciplinari di produzione delle DOC possono prevedere l'obbligo di indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve anche per singole tipologie.
      9. Le IGT possono utilizzare in etichettatura il colore e il nome dei vitigni. Tali indicazioni devono essere previste dal disciplinare di produzione. Il nome del vitigno può precedere o seguire l'indicazione della IGT.
      10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, istituito dall'articolo 15, possono essere adottate norme al fine di tutelare e di valorizzare le produzioni ottenute da
 

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vitigni autoctoni o di antica coltivazione, il cui nome, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato previsto per la presentazione o la designazione di altre DOCG, DOC e IGT.